COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 23 della Società A.S. NOVA CASTROLIBERO (Matr. 610576) avverso la regolarità della gara Nova Castrolibero = San Marco (0 – 1) dell’11.11.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore Caselli Samuele, nato il 1°.02.1978
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 23 della Società A.S. NOVA CASTROLIBERO (Matr. 610576)
avverso la regolarità della gara Nova Castrolibero = San Marco (0 – 1) dell’11.11.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore Caselli Samuele, nato il 1°.02.1978
LA COMMISSIONE
LETTI gli atti ufficiali, il reclamo della Società A.S. Nova Castrolibero e le controdeduzioni della Società A.S. San Marco;
SENTITO il rappresentante di quest’ultima Società;
ESAMINATI:
· il reclamo inoltrato dalla Società A.S. Nova Castrolibero avverso la regolarità della gara Nova Castrolibero - San Marco, disputatasi l’11.11.2001, per la presunta posizione irregolare del calciatore CASELLI SAMUELE (nato il 1°.02.1978) che, a giudizio della stessa, sarebbe risultato sprovvisto del relativo tesseramento;
· le controdeduzioni inviate dalla Società A.S. San Marco Argentano, nelle quali è stata evidenziata e dimostrata l’esistenza di un errore materiale nella compilazione della propria distinta di gara, consistito nell’avvenuta trascrizione del nominativo di CASELLI SAMUELE – risultato essere peraltro inesistente – al posto di CASULLI SAMUELE (nato il 1°.02.1978);
PRESO ATTO dell’esistenza del suddetto errore materiale commesso dalla Società San marco
RILEVATO, tuttavia, che a seguito degli accertamenti istruttori effettuati è emerso che il calciatore CASULLI SAMUELE non aveva titolo a prendere parte alla gara di cui in oggetto, in quanto il suo tesseramento a titolo temporaneo con la Società A.S. San Marco ha avuto decorrenza dalla data del 12.11.2001, successiva, pertanto, a quella della disputa della gara in questione (11.11.2001)
VISTO l’art. 12, comma 5 lettera a) del C.G.S.:
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla Società A.S. San Marco la punizione sportiva della perdita della gara Nova Castrolibero = San Marco col punteggio di 0 – 2 e dispone restituirsi la tassa alla reclamante.
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