COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 29 della Società S.S. ARANCETO CALCIO (Matr. 610202)) avverso la regolarità della gara Andreolese = Aranceto Calcio (3 – 3) dell’11.11.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore Samà Alfonso, nato il 03.06.1986.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 29 della Società S.S. ARANCETO CALCIO (Matr. 610202))
avverso la regolarità della gara Andreolese = Aranceto Calcio (3 – 3) dell’11.11.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore Samà Alfonso, nato il 03.06.1986.
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo.
RILEVA
La Società S.S. ARANCETO CALCIO assume che il calciatore SAMA’ Alfonso non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe poiché, essendo quindicenne, necessitava dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 34, 3° comma delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo risponde al vero.
Il calciatore SAMA’ Alfonso è stato utilizzato nella gara in epigrafe pur non avendo ottenuto l’autorizzazione di cui sopra.
Le controdeduzioni inviate dalla Società S.S. Andreolese sono inammissibili perché non è provata la ricezione delle stesse da parte della Società Aranceto Calcio. Tuttavia – anche laddove si volesse soprassedere dalla rilevazione di tale vizio – si dovrebbe affermare che l’ignoranza delle norme lamentata in dette controdeduzioni – ai sensi dell’art. 2 comma 5 del C.G.S. – non può essere invocata ad alcun fine.
Il ricorso è fondato e va applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.
P.Q.M.
· in accoglimento del reclamo irroga alla Società ANDREOLESE la punizione sportiva della perdita della gara Andreolese = Aranceto dell’11.11.2001, con il punteggio di 0 – 2;
· dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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