COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 30 della Società A.C. RIVER GIOIA (Matr. 610545)) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 17 pubblicato il 22.11.2001 (squalifica calciatore SCIARRONE Antonio fino 23.11.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 30 della Società A.C. RIVER GIOIA (Matr. 610545)) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 17 pubblicato il 22.11.2001 (squalifica calciatore SCIARRONE Antonio fino 23.11.2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; precisato, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 30, comma 4, del C.G.S. non è consentito il contraddittorio fra gli ufficiali di gara e le parti interessate e che, pertanto, la richiesta avanzata in tal senso dalla società reclamante non può essere accolta; ritenuto che dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo ma che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti addebitati al calciatore SCIARRONE ANTONIO; visto l’art. 32, comma 3, del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.C. River Gioia, riduce la squalifica inflitta al calciatore SCIARRONE ANTONIO a tutto il 30 GIUGNO 2002 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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