COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 31 della Società F.C. REAL CORIGLIANO SCHIAVONEA (Matr. 610299) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 17 pubblicato il 29.11.2001 (squalifica calciatore FALCONE Giuseppe per TRE GARE).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 10/12/2001
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 31 della Società F.C. REAL CORIGLIANO SCHIAVONEA (Matr. 610299)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 17 pubblicato il 29.11.2001 (squalifica calciatore FALCONE Giuseppe per TRE GARE).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che alla stregua delle risultanze istruttorie i fatti ascritti al calciatore FALCONE GIUSEPPE vanno diversamente valutati, poiché è emerso che non si sono integrati gli estremi della minaccia ma del comportamento irriguardoso;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione a DUE GIORNATE di squalifica
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce a DUE GIORNATE la squalifica al calciatore FALCONE GIUSEPPE e dispone accreditarsi la tassa.
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