COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 17/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 17 della Società S.C. AMATORI TIRIOLO (Matr. 800085) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 5 pubblicato il 16.11.2001 (Gara Amatori Catanzaro = Amatori Tiriolo del 10.11.2001; ammenda di £. 300.000; squalifica calciatore CRITELLI Claudio per DUE gare). RECLAMO N. 18 della Società A.C. AMATORI CATANZARO (Matr. 800090) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 5 pubblicato il 16.11.2001 (Gara Amatori Catanzaro = Amatori Tiriolo del 10.11.2001; ammenda di £. 300.000; inibizione dirigente FRATTO Francesco fino 31 DICEMBRE 2001; squalifica calciatore CURCIO Paolo per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 17/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 17 della Società S.C. AMATORI TIRIOLO (Matr. 800085) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 5 pubblicato il 16.11.2001 (Gara Amatori Catanzaro = Amatori Tiriolo del 10.11.2001; ammenda di £. 300.000; squalifica calciatore CRITELLI Claudio per DUE gare). RECLAMO N. 18 della Società A.C. AMATORI CATANZARO (Matr. 800090) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 5 pubblicato il 16.11.2001 (Gara Amatori Catanzaro = Amatori Tiriolo del 10.11.2001; ammenda di £. 300.000; inibizione dirigente FRATTO Francesco fino 31 DICEMBRE 2001; squalifica calciatore CURCIO Paolo per CINQUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti e riuniti r ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva R I L E V A La Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 2 nei confronti di entrambe le Società a seguito della decisione dell’arbitro di sospensione per gli incidenti verificatisi al 25° del secondo tempo. Ed invero, risulta dalle dichiarazioni del direttore di gara che gli incidenti verificatisi hanno interessato i calciatori in campo, ma che l’arbitro non si è mai trovato in situazione di pericolo. Peraltro non sono stati utilizzati i poteri sanzionatori, prima della decisione di sospensione. La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza – consumata o tentata – nei confronti del direttore di gara. Quanto alla sanzione inflitta al calciatore Critelli Claudio, la stessa non è impugnabile, ai sensi dell’art. 41, punto 3, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Eccessiva in relazione alla natura e all’entità dei fatti accertati è la sanzione inflitta a Curcio Paolo. Mentre adeguate si rivelano le altre sanzioni inflitte dal primo giudice; P.Q.M. 1) in parziale accoglimento dei reclami, dispone la ripetizione della gara Amatori Catanzaro = Amatori Tiriolo; 2) riduce la squalifica a carico del calciatore CURCIO Paolo (Amatori Catanzaro) a QUATTRO GARE; 3) conferma le decisioni del primo giudice quanto alle altre sanzioni inflitte. 4) dispone accreditarsi la tassa reclamo alla Società Amatori Tiriolo; 5) dispone restituirsi la tassa reclamo alla Società Amatori Catanzaro;
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