COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 17/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 33 della Società A.C. BRUZIA SOVERIA (Matr. 610648) avverso la regolarità della gara Andreolese = Bruzia Soveria (2 –1) del 25.11.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore Samà Alfonso, nato il 03.06.1986.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 17/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 33 della Società A.C. BRUZIA SOVERIA (Matr. 610648) avverso la regolarità della gara Andreolese = Bruzia Soveria (2 –1) del 25.11.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore Samà Alfonso, nato il 03.06.1986. LA COMMISSIONE Preso atto della delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C. U. n. 26 del 6.12.2001; Letti gli atti ufficiali ed il reclamo. RILEVA La Società A.C. BRUZIA SOVERIA assume che il calciatore SAMA’ Alfonso non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe poiché, essendo quindicenne, necessitava dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 34, 3° comma delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo risponde al vero. Il calciatore SAMA’ Alfonso è stato utilizzato nella gara in epigrafe pur non avendo ottenuto l’autorizzazione di cui sopra. Il ricorso è fondato e va applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. · in accoglimento del reclamo irroga alla Società ANDREOLESE la punizione sportiva della perdita della gara Andreolese = Bruzia Soveria del 25.11.2001, con il punteggio di 0 – 2; · dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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