COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 21/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA (Matr. 610131) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 55 pubblicato il 13.12.2001 (squalifica calciatori MAIETTA Francesco per TRE GARE e SESTITO Vincenzo per UNA GARA; inibizione dirigenti RAJANI Michele fino 12.01.2002 e LIBRANDI Francesco fino 12.02.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 21/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA (Matr. 610131) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 55 pubblicato il 13.12.2001 (squalifica calciatori MAIETTA Francesco per TRE GARE e SESTITO Vincenzo per UNA GARA; inibizione dirigenti RAJANI Michele fino 12.01.2002 e LIBRANDI Francesco fino 12.02.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; R I L E V A 1. Il reclamo per quanto concerne la squalifica del calciatore SESTITO Vincenzo, è inammissibile ai sensi dell’art. 41, punto 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva 2. Per quanto riguarda l’inibizione del dirigente RAJANI Michele fino al 12.01.2002 è altresì inammissibile ai sensi dell’art. 42, punto 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva 3. Per quanto attiene alla squalifica del calciatore MAIETTA Francesco per tre gare la sanzione è congrua attese le modalità dei fatti per come descritti dal direttore di gara 4. Per quanto riguarda, infine, l’inibizione del dirigente LIBRANDI Francesco la sanzione non può essere ridotta in considerazione del comportamento tenuto dallo stesso, durante la gara così come evidenziato dall’arbitro nel suo rapporto; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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