COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 04 a carico del calciatore GERACE ALESSANDRO, nato il 07.09.1980 tesserato con la Società S.S. STELLA AZZURRA DROSI per violazione dell’art. 40, punto 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., su deferimento del Presidente del C. R. Calabria L.N.D.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 04 a carico del calciatore GERACE ALESSANDRO, nato il 07.09.1980 tesserato con la Società S.S. STELLA AZZURRA DROSI per violazione dell’art. 40, punto 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., su deferimento del Presidente del C. R. Calabria L.N.D.
LA COMMISSIONE
letti gli atti del procedimento;
rilevato che il calciatore Gerace Alessandro pur essendo regolarmente tesserato con la Società S.S. Stella Azzurra Drosi, in data 09.10.2001, ha sottoscritto richiesta di tesseramento in favore della Società U.S. Drosi;
ritenuto che, pertanto, si è reso responsabile della violazione dell’art. 40 delle N.O.I.F.;
P.Q.M.
irroga al calciatore GERACE ALESSANDRO la sanzione della squalifica fino al 30 MARZO 2002.
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