COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 26 della Società A.C. B. CALCIO BELLANTONE (Matr. 610642) avverso la regolarità della gara Drosi = Bellantone (1 – 1) dell’11.11.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore Tripodi Giuseppe, nato il 01.08.1974

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 26 della Società A.C. B. CALCIO BELLANTONE (Matr. 610642) avverso la regolarità della gara Drosi = Bellantone (1 – 1) dell’11.11.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore Tripodi Giuseppe, nato il 01.08.1974 LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti R I L E V A La Società A.C. B. CALCIO BELLANTONE assume che alla gara in epigrafe ha partecipato il calciatore n. 9 dell’U.S. DROSI privo – secondo quanto risulterebbe dalla distinta di gara – del necessario documento di riconoscimento. Il risultato sarebbe perciò viziato ai sensi dell’art. 71 delle N.O.I.F.. Nella citata distinta di gara – al contrario – il tipo e numero di documento (patente di guida) del calciatore TRIPODI Giuseppe sono regolarmente presenti, seppure trascritti nel riquadro relativo al calciatore n. 11 e “riportati” al posto di competenza per mezzo di un segno grafico (una freccia), apposto dall’arbitro all’atto dell’identificazione. Inoltre l’arbitro stesso nella seduta odierna ha confermato di avere provveduto alla identificazione del Tripodi anche a fine gara, alla presenza del dirigente della Società Bellantone. Il ricorso è pertanto infondato. P.Q.M. rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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