COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 38 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA (Matr. 610131) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 48 pubblicato il 29.11.2001 (ammenda di £ 600.000; squalifica massaggiatore SICILIANO Vincenzo fino 30.06.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 38 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA (Matr. 610131) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 48 pubblicato il 29.11.2001 (ammenda di £ 600.000; squalifica massaggiatore SICILIANO Vincenzo fino 30.06.2002) LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVATO che dal rapporto arbitrale risulta: che al 36’ del secondo tempo Siciliano Vincenzo, massaggiatore della Calcio Cirò Krimisa, pronunziava parole offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara; che, dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco, a fine gara vi faceva rientro indirizzando sputi nei confronti dell’arbitro oltre che frasi offensive e minacciose; CONSIDERATO che il gesto dello sputare, manifestazione inurbana e volgarissima di profondo disprezzo, ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza; che, tenuto conto anche del comportamento minaccioso ed offensivo, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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