COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 40 della Società POL. SPILINGA (Matr. 610621) avverso la regolarità della gara Real Francica = Spilinga (6 – 2) del 18.11.2001 per presunta posizione irregolare dei calciatori BRUNO Michelangelo, nato 10.05.1977 e PALMISANO Francesco, nato 26.06.1975.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 40 della Società POL. SPILINGA (Matr. 610621)
avverso la regolarità della gara Real Francica = Spilinga (6 – 2) del 18.11.2001 per presunta posizione irregolare dei calciatori BRUNO Michelangelo, nato 10.05.1977 e PALMISANO Francesco, nato 26.06.1975.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
acquisiti i tabulati dell’Ufficio Tesseramenti;
rilevato che i calciatori Bruno Michelangelo e Palmisano Francesco alla data della disputa della gara risultavano tesserati per la Società Real Francica;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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