COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 41 della Società A.S. PRO LOCO GEROCARNE (Matr. 610643) avverso la regolarità della gara Capistranese = Pro Loco Gerocarne (5 – 1) dell’11.11.2001 del 02.12.2001, per presunta posizione irregolare dei calciatori: SALERNO Bruno, nato il 07.01.1986; CAPUTO Antonio, nato il 17.03.1986; GALATI Giuseppe, nato il 05.08.1986)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 08/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 41 della Società A.S. PRO LOCO GEROCARNE (Matr. 610643) avverso la regolarità della gara Capistranese = Pro Loco Gerocarne (5 – 1) dell’11.11.2001 del 02.12.2001, per presunta posizione irregolare dei calciatori: SALERNO Bruno, nato il 07.01.1986; CAPUTO Antonio, nato il 17.03.1986; GALATI Giuseppe, nato il 05.08.1986) LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA La Società A.S. PRO LOCO GEROCARNE assume che I calciatori in epigrafe non avevano titolo a partecipare alla gara Capistranese = Pro Loco Gerocarne poiché, essendo infra sedicenni, necessitavano dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 34, 3° comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Risulta agli atti del Comitato Regionale che I calciatori SALERNO Bruno e GALATI Giuseppe sono stati autorizzati con C.U.n. 41 dell’8.11.2001 e che la scadenza di dette autorizzazioni risulta essere rispettivamente 11.09.2002 e 12.09.2002. La loro posizione é pertanto regolare. Al contrario, per il calciatore CAPUTO Antonio la prescritta autorizzazione rilasciata l’11.05.2001 é scaduta il 13.09.2001 (vedi C.U. 101 del 16.05.2001). Detto calciatore non era perciò legittimato a prendere parte alla gara citata. Il reclamo é conseguentemente fondato e va applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla Società CAPISTRANESE la punizione sportiva della perdita della gara CAPISTRANESE = PRO LOCO GEROCARNE del 02.12.2001 con il punteggio di 0 – 2; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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