COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 43 della Società A.C. NUOVA MOLOCHIESE (Matr. 610595) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. N. 18 del 13.12.2001 (gara Nuova Molochiese = Galatro del 2.12.2001; ammenda di £. 300.000; squalifica calciatore PETULLA’ Giovanni fino 16.06.2002; squalifica allenatore LONGO Giuseppe fino 16.12.2003; inibizione dirigente AMBESI Massimo fino 16.06.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 43 della Società A.C. NUOVA MOLOCHIESE (Matr. 610595) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. N. 18 del 13.12.2001 (gara Nuova Molochiese = Galatro del 2.12.2001; ammenda di £. 300.000; squalifica calciatore PETULLA’ Giovanni fino 16.06.2002; squalifica allenatore LONGO Giuseppe fino 16.12.2003; inibizione dirigente AMBESI Massimo fino 16.06.2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società reclamante; R I L E V A La Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società Nuova Molochiese, a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 28’ del I° tempo. Ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che a seguito della segnatura della squadra ospitata l’arbitro veniva accerchiato e strattonato dai giocatori avversari e fatto oggetto di insulti e minacce e su incitamento dell’allenatore già espulso, alcuni sostenitori entravano in campo scavalcando la recinzione. La delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione nei confronti del direttore di gara che, peraltro, venivano valutati dai carabinieri presenti i quali sconsigliavano di riprendere la partita. RITENUTO che le sanzioni inflitte all’allenatore Longo Giuseppe ed al dirigente Ambesi Massimo appaiono congrue ed adeguate alla natura ed all’entità dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, mentre appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta al calciatore Petullà Giovanni; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore PETULLA’ Giovanni fino al 16 MARZO 2002, conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa.
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