COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 47 della Società A.S. SAN LUCA (Matr. 61624) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (squalifiche calciatori CARBONE Bruno per CINQUE gare e PIZZATA Giuseppe per QUATTRO gare; ammenda di 258,23 €; inibizione dirigente NIRTA Antonio fino 31.03.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 47 della Società A.S. SAN LUCA (Matr. 61624) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (squalifiche calciatori CARBONE Bruno per CINQUE gare e PIZZATA Giuseppe per QUATTRO gare; ammenda di 258,23 €; inibizione dirigente NIRTA Antonio fino 31.03.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice ai calciatori Carbone Bruno e Pizzata Giuseppe, nonché al dirigente Nirta Antonio sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; ritenuto che l’ammenda inflitta incensurabile quanto ai presupposti è stata corretta e mantenuta nei limiti di cui al C.U. n. 33 della L.N.D. e, quindi, in € 258 (Com. Uff. n. 62 del 10.01.2002) P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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