COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 49 della Società A.S. C. CORIGLIANO (Matr. 610244) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 19 del 13.12.2001 (gara Corigliano = Bocchigliero del 02.12.2001).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 49 della Società A.S. C. CORIGLIANO (Matr. 610244) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 19 del 13.12.2001 (gara Corigliano = Bocchigliero del 02.12.2001). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; R I L E V A La Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società A.S. C. Corigliano, a seguito della decisione dell’arbitro di continuare la gara pro-forma per gli incidenti verificatisi nel secondo tempo. Ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che dopo la segnatura della squadra ospitata un tifoso della Società Corigliano sferrava un pugno in pieno volto all’arbitro per poi entrare in tribuna confondendosi tra i tifosi. La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da un isolato atto di violenza nei confronti del direttore di gara senza che alcun incidente si è verificato sino al termine dell’incontro; P.Q.M. In accoglimento del reclamo dispone ripetersi la gara e accreditarsi la tassa.
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