COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 50 della Società A.S. VENA (Matr. 70612) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. N. 27 del 13.12.2001 (punizione sportiva perdita gara CURINGA = VENA del 09.12.2001; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di £ 100.000).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 14/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 50 della Società A.S. VENA (Matr. 70612) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. N. 27 del 13.12.2001 (punizione sportiva perdita gara CURINGA = VENA del 09.12.2001; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di £ 100.000). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo RILEVA 1) Con provvedimento pubblicato sul C. U. n. 26 e affisso all’albo del Comitato provinciale di Catanzaro in data 06.12.2001, si disponeva che la gara Curinga = Vena si sarebbe disputata alle ore 10:30 del giorno 9.12.2001, anziché alle ore 14:30 del medesimo giorno. 2) Il Comitato Provinciale comunicava tale provvedimento a mezzo telegramma del 06.12.2001 alla sola Società Curinga, omettendo la comunicazione alla Società Vena, che all’ora fissata non si presentava a disputare la gara. 3) Conseguente il giudice sportivo, sulla scorta del rapporto arbitrale irrogava alla Società Vena le sanzioni in epigrafe. 4) Avverso la decisione del primo giudice ricorre la Società Vena, deducendo di non aver mai avuto conoscenza del provvedimento con cui è stato anticipato l’orario di disputa della gara di giorno 9.12.2001, considerato che nessuna comunicazione aveva mai ricevuto. 5) Il reclamo è infondato. Le disposizioni regolamentari prevedono che tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, che ha valore di notifica ad ogni effetto, indipendentemente da qualsiasi comunicazione (salvo prescrizioni espresse) o dal successivo invio di copia alle singole Società. Peraltro, come ha, più volte ribadito la C.A.F., nelle sue decisioni, la presunzione di conoscenza dovendo garantire la massima affidabilità, non ammette la prova contraria. Tale presunzione può essere vinta solo da altro atto equivalente e cioè da altro Comunicato Ufficiale.. Ne consegue che l’impossibilità materiale di conoscere in tempo utile il contenuto dei Comunicati Ufficiali non giustifica la mancata osservanza dei provvedimenti in essi riportati. Sotto altro profilo, l’invio del telegramma da parte del Comitato alle Società per renderle edotte dei provvedimenti che le riguardano è solo un atto di cortesia (salvo i casi in cui la comunicazione non sia espressamente prevista) e non può invalidare l’operatività della presunzione di conoscenza. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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