COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 39 della Società POL. SPADOLESE (Matr. 610404) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 24 pubblicato il 29.11.2001 (gara Spadolese = Francavilla Angitola; inibizione dirigente PUPO Pasquale fino 20.01.2002; ammenda di £ 100.000)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 39 della Società POL. SPADOLESE (Matr. 610404)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 24 pubblicato il 29.11.2001 (gara Spadolese = Francavilla Angitola; inibizione dirigente PUPO Pasquale fino 20.01.2002; ammenda di £ 100.000)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il Presidente della società reclamante;
preso atto della comunicazione, da parte del Comitato Regionale Arbitri, che il direttore di gara ha giustificato l’impedimento a partecipare all’odierna seduta poiché in servizio di leva;
RILEVA
l’ammenda di £. 100.000 non è reclamabile ai sensi dell’art. 41, punto 3, lett. d) del C.G.S.;
la sanzione inflitta al dirigente Pupo Pasquale è congrua ed adeguata alla infrazione commessa per come risulta in modo chiaro ed inequivocabile dal rapporto arbitrale;
il richiesto confronto con il direttore di gara è inammissibile ai sensi dell’art. 30 del C.G.S.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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