COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 52 della Società A.C. SERRESE (Matr. 73120) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (decisioni merito gara Serrese = Castiglione Mare del 09.12.2001)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 52 della Società A.C. SERRESE (Matr. 73120) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (decisioni merito gara Serrese = Castiglione Mare del 09.12.2001) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società reclamante; rilevato che dal rapporto arbitrale emerge in maniera chiara ed in equivoca quanto accertato dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Serrese – Castiglione Mare del 08.12.2001; considerato, tuttavia che dalla lettura del succitato rapporto risulta evidente il fattivo comportamento tenuto dai calciatori e dai dirigenti della società reclamante al fine di evitare ulteriori danni al direttore di gara; ritenuto, conseguentemente, di dover ridurre le giornate di squalifica inflitte al campo della reclamante e di confermare nel resto l’impugnato provvedimento; visto l’art. 32 co.3 del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera: ridursi da quattro a TRE GIORNATE le giornate di squalifica inflitte dal Giudice di prime cure al campo dell’A.C. Serrese; ridurre l’ammenda ad € 350,00; confermare nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone, altresì, accreditare la tassa reclamo alla Società reclamante.
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