COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 53 della Società S.S. NUOVA MAIONE (Matr. 610607) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 17 del 20.12.2001 (gara Nuova Maione = Real Piane Crati dell’8.12.2001; squalifica calciatori: AIELLO Fabio fino 30.06.2002; VENA Maurizio fino 30.04.2002; GALLUCCI Walter fino 11.03.2002; AIELLO Luca fino 28.02.2002; ESPOSITO Nicola fino 11.02.2002; ammenda di £ 700.000 -361,52 €- )

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 53 della Società S.S. NUOVA MAIONE (Matr. 610607) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 17 del 20.12.2001 (gara Nuova Maione = Real Piane Crati dell’8.12.2001; squalifica calciatori: AIELLO Fabio fino 30.06.2002; VENA Maurizio fino 30.04.2002; GALLUCCI Walter fino 11.03.2002; AIELLO Luca fino 28.02.2002; ESPOSITO Nicola fino 11.02.2002; ammenda di £ 700.000 -361,52 €- ) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato, in via preliminare che, in violazione del combinato disposto degli artt. 29 commi 5 e 9, e 42, co.6, C.G.S., la Società S.S. Nuova Maione non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’avvenuta ricezione della controparte di copia del medesimo e che, pertanto, tale inosservanza rende il reclamo inammissibile per quanto concerne il risultato della gara di cui in oggetto; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che sia l’ammenda che le squalifiche inflitte ai calciatori Aiello Fabio, Vena Maurizio, Gallucci Walter, Aiello Luca appaiono eccessive rispetto alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti addebitatigli e che, invece, deve essere confermata la sanzione irrogata al calciatore Esposito Nicola; visto l’art. 32 co.3 del C.G.S. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo de quo, delibera: ridursi le squalifiche dei calciatori qui di seguito indicati: 1. AIELLO Fabio a tutto il 08.03.2002; 2. VENA Maurizio a tutto il 08.02.2002; 3. GALLUCCI Walter a tutto il 08.02.2002; 4. AIELLI Luca a tutto il 31.01.2002; riduce l’ammenda ad € 250,00; confermarsi nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone, altresì, di restituire la tassa alla Società reclamante.
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