COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società A.S. S. COSTANTINO (Matr. 66139) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n. 32 del 04.01.2002 (squalifica calciatori LICO Costantino per CINQUE GARE, DENAMI Lorenzo per QUATTRO GARE e CAPRINO Saverio per TRE GARE)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società A.S. S. COSTANTINO (Matr. 66139) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n. 32 del 04.01.2002 (squalifica calciatori LICO Costantino per CINQUE GARE, DENAMI Lorenzo per QUATTRO GARE e CAPRINO Saverio per TRE GARE) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara San Costantino – Brattirò del 23.12.2001 risulta in maniera chiara ed in equivoca quando addebitato dal Giudice Sportivo al calciatore Caprino Saverio e pertanto la sanzione va confermata; che, invece, vanno ridotte in considerazione dell’entità e modalità dei fatti addebitatigli le squalifiche irrogate ai calciatori Denami Lorenzo e Lico Costantino; P.Q.M. Conferma la squalifica al calciatore Caprino Saverio e riduce a QUATTRO GARE la squalifica a LICO Costantino e a TRE GARE a DENAMI Lorenzo. Dispone, altresì, accreditare la tassa alla reclamante.
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