COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 55 della Società A.S. S.LORENZO DEL VALLO (Matr. 76501) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (squalifica calciatore LUCI Cosimo per DUE GARE).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 55 della Società A.S. S.LORENZO DEL VALLO (Matr. 76501) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (squalifica calciatore LUCI Cosimo per DUE GARE). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 41, punto 3, dell. a) del C.G.S.; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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