COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 58 della Società S.S. MANDATORICCESE (Matr. 67032)) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 64 del 17.01.2002 (ammenda di 250,00 €; inibizione massaggiatore DONNICI Leonardo fino al 20 MARZO 2002; squalifica calciatori BOCCIA Giuseppe, CALIGIURI Cataldino e SCALERA Leonardo per QUATTRO GARE)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 21/01/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 58 della Società S.S. MANDATORICCESE (Matr. 67032))
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 64 del 17.01.2002 (ammenda di 250,00 €; inibizione massaggiatore DONNICI Leonardo fino al 20 MARZO 2002; squalifica calciatori BOCCIA Giuseppe, CALIGIURI Cataldino e SCALERA Leonardo per QUATTRO GARE)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
RILEVA
Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Boccia Giuseppe, Caligiuri Cataldino e Scalera Leonardo, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti addebitatagli, appaiono eccessive e pertanto necessitano di una riduzione;
l’ammenda inflitta alla Società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva appare congrua ed adeguata alla natura e all’entità dei fatti accertati e, pertanto, va confermata;
per quanto concerne l’inibizione inflitta al dirigente Donnici Leonardo occorre precisare che lo stesso, sebbene qualificato “massaggiatore”, in effetti non svolgeva tali mansioni, né vi é fondata prova che abbia commesso le violazioni contestate;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo de quo, delibera di:
ridurre al DUE GARE la squalifica inflitta ai calciatori BOCCIA Giuseppe, CALIGIURI Cataldino e SCALERA Leonardo;
revocare l’inibizione inflitta a DONNICI Leonardo;
confermare l’ammenda inflitta alla Società reclamante.
Dispone, altresì, di accreditare la tassa alla società reclamante.
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