COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. 6 a carico di: GALLELLA Antonio, Presidente della Società Comprensorio Sellia Marina; del calciatore FERRARELLI Tommaso, tesserato della Società Comprensorio Sellia Marina; della Società COMPRENSORIO SELLIA MARINA per rispondere della violazione degli artt. 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. 6 a carico di: GALLELLA Antonio, Presidente della Società Comprensorio Sellia Marina; del calciatore FERRARELLI Tommaso, tesserato della Società Comprensorio Sellia Marina; della Società COMPRENSORIO SELLIA MARINA per rispondere della violazione degli artt. 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; RILEVA 1. che dagli atti del procedimento risulta incontrovertibilmente la responsabilità del calciatore Ferrarelli Tommaso per avere falsificato il proprio documento di riconoscimento prodotto in copia alla richiesta di tesseramento 2. che del pari innegabile è la responsabilità del Presidente della Società Comprensorio Sellia Marina e della medesima Società per il fatto ascritto al proprio Presidente P.Q.M. Irroga al calciatore FERRARELLI Tommaso la squalifica fino al 28 GENNAIO 2003, al Presidente GALLELLA Antonio l’inibizione fino al 28 GENNAIO 2004, alla Società COMPRENSORIO SELLIA MARINA l’ammenda di € 300.00
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