COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 62 della Società S.S. ATLETICO ROSE (Matr. 71757) avverso la regolarità della gara Buonvicino = Atletico Rose (2 – 1) del 30.12.2001 per presunta posizione irregolare dell’assistente di parte dell’arbitro TUOTO Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 62 della Società S.S. ATLETICO ROSE (Matr. 71757) avverso la regolarità della gara Buonvicino = Atletico Rose (2 – 1) del 30.12.2001 per presunta posizione irregolare dell’assistente di parte dell’arbitro TUOTO Antonio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante RILEVA Deduce la reclamante che alla gara in oggetto aveva partecipato, quale assistente arbitrale, il Sig. Tuoto Antonio, nato il 20.01.1986, il quale non ne aveva titolo a sensi dell’art. 34 N.O.I.F. Controdeduceva l’A.S. Buonvicino l’infondatezza del suddetto reclamo asserendo che a fungere da assistente di parte dell’arbitro era stato l’anonimo Tuoto Antonio, nato il 23.03.1974, regolarmente iscritto quale dirigente della Società e, quindi, in quanto tale, avente pieno titolo a svolgere le funzioni assegnategli. Orbene il reclamo proposto appare meritevole di accoglimento poiché sia nell’uno che nell’altro caso entrambi i tesserati non erano legittimati ad espletare l’attività preposta. Ed invero il calciatore Tuoto Antonio, nato il 20.01.1986, non era autorizzato a sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ciò impediva la partecipazione alla gara quale assistente di parte dell’arbitro (regola del gioco n. 6). In analoga situazione irregolare trovavasi il dirigente Tuoto Antonio, nato il 23.03.1974, che non poteva anch’esso fungere da assistente di parte dell’arbitro in quanto alla data di disputa della gara (30.12.2001) la sua nomina era priva di effetto, a sensi dell’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. . Difatti, l’incarico dirigenziale ricevuto poteva spiegare efficacia solo dall’11.01.2002, data, quest’ultima di ricezione presso il Comitato Regionale del Mod. 6 con il quale la società Buonvicino aveva comunicato la variazione dei nominativi dei dirigenti e le cariche rispettive. P.Q.M. visto l’art. 15, comma 5, del C.G.S. Accoglie il reclamo ed irroga alla Società A.S. Buonvicino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2. Dispone accreditarsi la tassa alla Società reclamante.
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