COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 63 della Società POL. THEMESEN (Matr. 206648) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 21 del 28.12.2001 (gara Themesen = Real Altomonte del 23.12.2001)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 63 della Società POL. THEMESEN (Matr. 206648) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 21 del 28.12.2001 (gara Themesen = Real Altomonte del 23.12.2001) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile in violazione dell’art. 29, comma 5, e 42, comma 6, la ricorrente la ha fornito prova della trasmissione del reclamo alla controparte; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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