COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 70 del 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.05 a carico della Società POL. SAN GREGORIO di San Gregorio D’Ippona, su deferimento della Procura Federale, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 70 del 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.05 a carico della Società POL. SAN GREGORIO di San Gregorio D’Ippona, su deferimento della Procura Federale, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il rappresentante della Procura Federale; Rileva Ai sensi dell’art. 28, comma 4 lett. b del C.G.S., competente a giudicare delle violazioni contestate è il Giudice Sportivo di secondo grado in quanto la società deferita alla data del 21.4.2001 non faceva parte della Lega Nazionale Dilettanti partecipando ai soli campionati organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico. E’ comunque da rilevare che l’Ufficio Indagini ha erroneamente convocato il sig. Gregorio Gioffrè –ritenendolo Presidente della Polisportiva San Gregorio – mentre lo stesso, per come comunicato con raccomandata del 28.11.2001, era Presidente dell’A.S. Limbadi oggi A.S. San Gregorio. P.Q.M. in conformità alla richiesta della Procura Federale dispone la restituzione degli atti alla Procura mandante.
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