COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.S. REAL PELLEGRINA (Matr. 610277) Avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 62 del 10.01.2002 (squalifica calciatore LATELLA Antonio fino 9.04.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della Società A.S. REAL PELLEGRINA (Matr. 610277) Avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 62 del 10.01.2002 (squalifica calciatore LATELLA Antonio fino 9.04.2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rilevato che all’odierna seduta è emerso che il Latella non si è reso responsabile di tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro, ma di comportamento gravemente minaccioso verso lo stesso; che perciò occorre ridurre la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo; visto l’art. 32 co.3 C.G.S. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo delibera di ridurre la squalifica al calciatore LATELLA Antonio a tutto il 17.02.2002. dispone, altresì, accreditarsi la tassa reclamo.
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