COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 72 della Società F.C. GUARDAVALLE (Matr. 65300) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (squalifica del campo di giuoco per una giornata e ammenda di £ 1.200.000)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 72 della Società F.C. GUARDAVALLE (Matr. 65300) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (squalifica del campo di giuoco per una giornata e ammenda di £ 1.200.000) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo Rileva La reclamante, pur impugnando in toto le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e riportate in epigrafe, nello specifico si duole dell’entità dell’ammenda ritenendo che per i fatti addebitati la squalifica del campo di giuoco sia sanzione di per sé congrua; La tesi può essere accolta ed il reclamo parzialmente accolto, riducendo l’entità della sanzione pecuniaria. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 415,00; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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