COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 74 della Società SPORTING SORIANO 2001 (Matr. 610604) avverso la regolarità della gara Sporting Soriano 2001 = San Pietro Spina del 22.12.2001 per presunta posizione irregolare calciatore PAGANO Antonio, nato il 15.03.1966 (delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n. 32 del 04.01.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 74 della Società SPORTING SORIANO 2001 (Matr. 610604) avverso la regolarità della gara Sporting Soriano 2001 = San Pietro Spina del 22.12.2001 per presunta posizione irregolare calciatore PAGANO Antonio, nato il 15.03.1966 (delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n. 32 del 04.01.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo Rileva La Società Sporting Soriano 2001 assume che il calciatore Pagano Antonio non aveva titolo a partecipare alla gara Sporting Soriano 2001 – San Pietro Spina perché tesserato per altra Società, la Pol. Sorianese. Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo non risponde al vero. Il calciatore Pagano Antonio è tesserato con la San Pietro Spina a decorrere dal 21.12.2001, anteriormente quindi alla gara in epigrafe. Il ricorso è perciò infondato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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