COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DELL’11/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 66 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl (Matr. 70069) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 3.01.2002 (squalifica allenatore FERRARO Francesco fino 30.06.2002).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DELL’11/02/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 66 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl (Matr. 70069)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 3.01.2002 (squalifica allenatore FERRARO Francesco fino 30.06.2002).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Ferraro Francesco sulla scorta delle precisazioni fornite dal direttore di gara il quale ha confermato il tentativo di aggressione è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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