COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DELL’11/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 79 della Società A.S. SERSALE (Matr. 63017)) avverso la regolarità della gara Sersale = Papanice (1 – 2) del 13.01.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore DE PASQUALE Pantaleone Francesco, nato il 16.07.1972.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DELL’11/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 79 della Società A.S. SERSALE (Matr. 63017)) avverso la regolarità della gara Sersale = Papanice (1 – 2) del 13.01.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore DE PASQUALE Pantaleone Francesco, nato il 16.07.1972. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rileva 1) La società ricorrente sostiene che nel corso della gara Sersale = Papanice del 13.01.2002 avrebbe partecipato il calciatore De Pasquale Pantaleone Francesco il quale non ne aveva titolo, risultando membro del direttivo della stessa Società Papanice, con incarichi diversi da calciatore. 2) Il reclamo è infondato, il calciatore di cui la ricorrente contesta la posizione è in realtà De Pasquale Francesco, nato il 16.07.1972, e non De Pasquale Pantaleone Francesco, mentre il Presidente della Società Papanice risulta essere De Pasquale Pantaleone, nato il 28.07.1969. Nessun altro nominativo analogo si rinviene all’interno della composizione societaria; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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