COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DELL’11/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 85 della Società COMPRENSORIO C.VATICANO (Matr. 53410 avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 71 del 07.02.2002 (squalifica calciatore TAVELLA Domenico per TRE GARE)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DELL’11/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 85 della Società COMPRENSORIO C.VATICANO (Matr. 53410 avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 71 del 07.02.2002 (squalifica calciatore TAVELLA Domenico per TRE GARE) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Tavella Domenico è eccessiva alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE GIORNATE la squalifica inflitta al calciatore TAVELLA Domenico e accreditarsi la tassa.
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