COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 51 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl (Matr. 70069) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 57 del 20.12.2001 (omologazione risultato gara Eufemiese = Calcio Riunite C. (2 – 1) del 9.12.2001)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 51 della Società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl (Matr. 70069) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 57 del 20.12.2001 (omologazione risultato gara Eufemiese = Calcio Riunite C. (2 – 1) del 9.12.2001) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo sentito l’arbitro ed il commissario di campo a chiarimenti nonché il rappresentante della società reclamante Rileva La reclamante impugna la decisione con cui il giudice di primo grado ha omologato il risultato di 2 a 1 a favore dell’Eufemiese conseguito sul campo, nella gara in epigrafe, chiedendo che questa Commissione irroghi alla Società Eufemiese la punizione sportiva della perdita della gara o, in subordine, prenda ogni decisione in suo potere volta a porre nel nulla il risultato della gara, inficiato dalle decisioni arbitrali relative all’interruzione ed alla successiva prosecuzione dell’incontro stesso. Nel corso dell’audizione del 4 febbraio u.s. l’arbitro ha ricostruito i fatti relativi alla gara in esame per come segue. Il commissario di campo ha sostanzialmente confermato detta ricostruzione. Al 7° del secondo tempo a seguito di una decisione arbitrale il Sig. Gelardi massaggiatore dell’Eufemiese protestava nei confronti di un Assistente arbitrale. Per tale motivo l’arbitro lo richiamava e, alla reazione di questi che lo “aggrediva verbalmente”, lo invitava ad allontanarsi da campo. Il Gelardi tuttavia persisteva nel comportamento minaccioso rifiutandosi categoricamente di lasciare il terreno di giuoco. Al protrarsi della situazione ostativa alla ripresa dell’incontro, cui l’arbitro cercava di ovviare invitando, senza successo, il capitano della squadra Eufemiese ad intervenire presso il suo dirigente per farlo recedere da tale atteggiamento, decideva di “emettere il triplice fischio considerando chiusa la gara”. L’adozione di detta decisione induceva il Gelardi ad allontanarsi dal campo sul quale sopraggiungevano, nel frattempo, quattro Carabinieri. L’arbitro, vedendo ristabilite le condizioni di normalità e “avendo il fondato timore che la sua decisione avrebbe potuto comportare dei rischi all’incolumità propria e dei presenti, decideva di riprendere la gara”. La ricostruzione dei fatti, scaturita dalla deposizione dell’arbitro, impone la puntualizzazione di alcuni aspetti. Il risultato conseguito alla “ripresa” della gara non può essere omologato da questa Commissione. Per come chiarito senza alcun dubbio dall’arbitro, la gara si è conclusa al 7° del secondo tempo all’atto del triplice fischio. L’incontro difatti non è stato sospeso ma dichiarato formalmente chiuso dall’arbitro con la logica conseguenza che non poteva essere ripreso. Rimane quindi da valutare se la decisione di interruzione della gara possa definirsi legittima perché assunta in presenza dei presupposti che ne richiedevano l’adozione. Le attività istruttorie di questo procedimento inducono alla determinazione che i necessari presupposti non ricorrevano. Vale la pena ricordare come la C.A.F. in relazione all’art. 64 comma 2 N.O.I.F. – che attribuisce all’arbitro il potere di interrompere la gara in presenza di fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio – abbia sempre richiesto che la situazione che ricorre sia di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. Ha di converso ritenuto non ponderata la decisione di interrompere la gara in presenza di turbative arrecate da proteste o atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori e tesserati durante lo svolgimento del giuoco. In tale ultimo caso il decretare la fine anticipata della competizione non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato e timoroso. Nel caso che occupa la valutazione globale della situazione nonché l’esame dei singoli episodi induce a ritenere che l’arbitro ha fatto uso del potere in esame in modo non adeguato. La sua decisione si mostra perciò censurabile. Per tali motivi, coseguenzialmente, questa Commissione dispone la ripetizione della gara in epigrafe. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara Eufemiese – Calcio Riunite C.; dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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