COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 56 della Società A.C. CETRARO (Matr. 62781) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 62 del 10.01.2002 (squalifica calciatore TUNDIS Marcello fino 30.04.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 56 della Società A.C. CETRARO (Matr. 62781) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 62 del 10.01.2002 (squalifica calciatore TUNDIS Marcello fino 30.04.2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’assistente arbitrale a chiarimenti; Rileva Nel corso della sua audizione a chiarimenti l’assistente arbitrale della gara Cetraro – Rossano del 06.01.2002 ha confermato che la persona che gli ha prima rivolto frasi ingiuriose dalla tribuna e che ha poi tentato di aggredirlo, una volta entrato abusivamente in campo, è senza ombra di dubbio il calciatore Tundis Marcello, anche riconosciuto dalla fotografia autenticata depositata agli atti dall’A.C. Cetraro. La sanzione irrogata dal giudice di primo grado per i fatti è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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