COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. S.MARIA CATANZARO SPA (Matr.70455) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 66 del 24.01.2002 (ammenda di 775,00 €; inibizione dirigente SINOPOLI Giuseppe fino 27.02.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. S.MARIA CATANZARO SPA (Matr.70455) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 66 del 24.01.2002 (ammenda di 775,00 €; inibizione dirigente SINOPOLI Giuseppe fino 27.02.2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti, telefonicamente; Rileva La reclamante si duole dell’entità delle sanzioni comminate dal giudice di primo grado argomentando che l’arbitro ha enfatizzato gli episodi accaduti durante e dopo l’incontro riconducibili a normali contestazioni alla direzione arbitrale. Ha addirittura negato che alcuni di essi si siano mai verificati. La tesi non può essere accolta Nel corso della sua audizione a chiarimenti l’arbitro ha confermato gli episodi – riportati in rapporto – addebitati all’U.S. S. Maria Catanzaro ed al dirigente Sinopoli. In relazione agli stessi le sanzione comminate in primo grado appaiono congrue ed adeguate P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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