COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 90 della Società A.C. NUOVA VALLE (Matr. 73146) avverso la regolarità della gara Nuova Valle – Girifalco 1970 del 27.01.2002, per presunta posizione irregolare del calciatore MERCURIO Agazio.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 18/02/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 90 della Società A.C. NUOVA VALLE (Matr. 73146)
avverso la regolarità della gara Nuova Valle – Girifalco 1970 del 27.01.2002, per presunta posizione irregolare del calciatore MERCURIO Agazio.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che, a termini dell’art. 17, comma 5, C.G.S., nel caso di rinuncia a gara i calciatori della squadra che hanno rinunciato non scontano l’eventuale squalifica;
rilevato che tale disposizione non si applica anche ai calciatori della squadra che si è regolarmente presentata in campo;
considerato che l’incontro di calcio Girifalco 1970 – Taverna del 20.01.2002 non ha avuto luogo perché i calciatori della Società Taverna non si sono presentati mentre si sono regolarmente presentati i calciatori del Girifalco 1970;
che, pertanto, questi ultimi hanno scontato regolarmente la squalifica loro precedentemente comminata;
che, conseguentemente, il calciatore Mercurio Agazio della Società Girifalco 1970 aveva titolo per partecipare alla gara Nuova Valle – Girifalco 1970;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa.
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