COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 78 della Società U.S. COMPRENSORIO MONTE PORO (Matr. 73403 ) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 66 del 24.01.2002 (squalifica calciatore LA MALFA Francesco fino 30.06.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 78 della Società U.S. COMPRENSORIO MONTE PORO (Matr. 73403 )
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 66 del 24.01.2002 (squalifica calciatore LA MALFA Francesco fino 30.06.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il legale rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti il quale ha confermato integralmente il suo rapporto;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore La Malfa Francesco è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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