COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 80 del Sig. MAISANO ANTONINO, calciatore dell’A.S. Real Pellegrina, avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (squalifica fino al 31.12.2003)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 80 del Sig. MAISANO ANTONINO, calciatore dell’A.S. Real Pellegrina, avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 60 del 03.01.2002 (squalifica fino al 31.12.2003) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti il quale ha confermato integralmente il rapporto a sua firma; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Maisano Antonino è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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