COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 92 della Società POL. OLIMPICA CORIGLIANO (Matr. 610363 ) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 68 del 31.01.2002 (ripetizione gara del Campionato Regionale Juniores Olimpica Corigliano – Rossano del 22.01.2002; ammenda di 155,00 €; inibizione Presidente Marmorea Salvatore fino 30.06.2002; inibizione dirigente Marmorea Cosma fino 30.05.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 92 della Società POL. OLIMPICA CORIGLIANO (Matr. 610363 )
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 68 del 31.01.2002 (ripetizione gara del Campionato Regionale Juniores Olimpica Corigliano – Rossano del 22.01.2002; ammenda di 155,00 €; inibizione Presidente Marmorea Salvatore fino 30.06.2002; inibizione dirigente Marmorea Cosma fino 30.05.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che:
a) il Marmorea Salvatore ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro dopo essere entrato abusivamente in campo e che lo stesso alla fine del primo tempo gridava ai propri giuocatori di non rientrare sul rettangolo di giuoco;
b) il Sig. Marmorea Cosma ha tenuto un comportamento gravemente minaccioso lanciando contro l’arbitro l’asta della bandierina, rifiutandosi di allontanarsi dopo la notifica del provvedimento di espulsione;
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo confermando nel resto l’impugnato provvedimento e dispone incamerarsi la tassa.
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