COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società POL. HIPPONION (Matr. 610612 ) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. N. 39 del 14.02.2002 (squalifica calciatore BLANDINO Paolo fino 13.03.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società POL. HIPPONION (Matr. 610612 ) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. N. 39 del 14.02.2002 (squalifica calciatore BLANDINO Paolo fino 13.03.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti al calciatore Blandino Paolo vanno valutati con minore rigore tenuto conto che il tesserato si trovava sugli spalti; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a DUE GARE e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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