COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 97 della Società U.S. MONTEPAONE (Matr. 77778) avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale Juniores Isola Capo Rizzuto – Montepaone del 08.01.2002 (5 – 1) per presunta posizione irregolare del calciatore PIZZIMENTI Antonio, nato il 26.03.1983
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 25/02/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 97 della Società U.S. MONTEPAONE (Matr. 77778)
avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale Juniores Isola Capo Rizzuto – Montepaone del 08.01.2002 (5 – 1) per presunta posizione irregolare del calciatore PIZZIMENTI Antonio, nato il 26.03.1983
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
Rilevato
che il calciatore Pizzimenti Antonio non poteva prendere prendere parte alla gara in oggetto poiché squalificato per una gara con C.U. n. 46, pubblicato il 22.11.2001;
che tale squalifica non é stata mai scontata dal tesserato;
P.Q.M.
irroga alla Società Isola Capo Rizzuto la punizione sportiva della perdita della gara Isola Capo Rizzuto – Montepaone con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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