COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 04/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 105 della Società A.C. NUOVA MILETO CALCIO (Matr. 79951) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 73 del 14.02.2002 (squalifica calciatori CONTARTESE Bruno per TRE GARE, NOTARIANNI Francesco e VALENTE Leopoldo per QUATTRO GARE)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 04/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 105 della Società A.C. NUOVA MILETO CALCIO (Matr. 79951) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 73 del 14.02.2002 (squalifica calciatori CONTARTESE Bruno per TRE GARE, NOTARIANNI Francesco e VALENTE Leopoldo per QUATTRO GARE) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; Rileva Per quanto attiene i calciatori CONTARTESE Bruno e NOTARIANNI Francesco risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo così come evidenziati nel rapporto dell’arbitro e del Commissario di campo. La sanzione, quindi, è congrua ed adeguata e deve essere confermata. Per quanto attiene il calciatore VALENTE Leopoldo, resosi responsabile solo di comportamento offensivo e minaccioso è conforme a giustizia ridurre a tre le giornate di squalifica. P.Q.M. Conferma la squalifica inflitta ai calciatori Contartese Bruno (tre gare) e Notarianni Francesco (quattro gare). Riduce a TRE GARE la squalifica inflitta al calciatore VALENTE Leopoldo. Dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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