COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 108 della Società A.C. NUOVA MELITO (Matr. 73116) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 75 del 21.02.2002 (squalifica campo di giuoco per TRE GIORNATE e penalizzazione di UN PUNTO in classifica)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 108 della Società A.C. NUOVA MELITO (Matr. 73116) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 75 del 21.02.2002 (squalifica campo di giuoco per TRE GIORNATE e penalizzazione di UN PUNTO in classifica) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dall’esame dei referti del commissario di campo e commissario viaggiante risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti alla Società Nuova Melito; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica del campo a sole DUE GIORNATE, conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo. Dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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