COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 110 della Società S.S. VAZZANESE (Matr. 64869) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. N. 25 del 31.01.2002 (squalifica calciatore MANNO Michele fino 27.01.2004)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 110 della Società S.S. VAZZANESE (Matr. 64869)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. N. 25 del 31.01.2002 (squalifica calciatore MANNO Michele fino 27.01.2004)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché é emerso che l’intento del tesserato fosse limitato a manifestare energicamente il suo dissenso nei confronti della decisione adottata dal direttore di gara e che l’evento violento, scaturito dall’atto di protesta non appare voluto nell’entità in cui si é concretizzato;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione fino al 31 gennaio 2003;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore MANNO Michele fino al 31 GENNAIO 2003.
Dispone accreditarsi la tassa reclamo
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