COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 111 della Società POL. MARANO P. 1999 (Matr. 610546) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 22 del 31.01.2002 (squalifica calciatore POSTERARO Guerino fino 31.12.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 111 della Società POL. MARANO P. 1999 (Matr. 610546) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 22 del 31.01.2002 (squalifica calciatore POSTERARO Guerino fino 31.12.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Posteraro Guerino ed in particolare va tenuto conto del clima di tensione creatosi in seguito al grave infortunio occorso ad un calciatore della squadra ricorrente; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore POSTERARO Guerino fino al 26 MAGGIO 2002. Dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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