COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 113 della Società A.S. ROCCELLA (Matr. 43010) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 73 del 14.02.2002 (ammenda di 310,00 € e DIFFIDA campo di giuoco; squalifica calciatori SURACI Pietro fino 13.06.2002, GAGLIUSO Vittorio Saverio fino 13.09.2002, COMMISSO Antonio e FRANCO Mario fino 13.04.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DELL’11/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 113 della Società A.S. ROCCELLA (Matr. 43010)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 73 del 14.02.2002 (ammenda di 310,00 € e DIFFIDA campo di giuoco; squalifica calciatori SURACI Pietro fino 13.06.2002, GAGLIUSO Vittorio Saverio fino 13.09.2002, COMMISSO Antonio e FRANCO Mario fino 13.04.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice sia alla Società che ai calciatori Suraci Pietro, Commisso Antonio, Gagliuso Vittorio Saverio e Franco Mario è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
tenuto conto:
- che il primo ha tenuto un comportamento offensivo e tentato di aggredire l’arbitro assieme ad altre persone non riuscendovi per l’intervento delle forze dell’ordine, nonché per avere colpito con calci e pugni la porta dello spoagliatoio arbitrale;
- che il secondo ha tenuto un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso e tentato di aggredire l’arbitro;
- che il terzo ha tentato di aggredire l’arbitro e lanciato il pallone colpendolo alla testa;
- che il quarto tentava di aggredire l’arbitro;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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