COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 119 della Società S.S. KENNEDY J.F. (Matr. 24660) (Richiesta di rivisitazione della delibera inerente il reclamo n. 35, pubblicata nel C.U. n. 56, alla luce di quanto emerso in esito al procedimento disciplinare n. 6, di cui al C.U. n. 67 del 29.01.2002, circa la posizione irregolare del calciatore Ferrarelli Tommaso nella gara del Campionato Amatori Comprensorio Sellia Marina = Kennedy J.F. del 2.12.2001)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 119 della Società S.S. KENNEDY J.F. (Matr. 24660)
(Richiesta di rivisitazione della delibera inerente il reclamo n. 35, pubblicata nel C.U. n. 56, alla luce di quanto emerso in esito al procedimento disciplinare n. 6, di cui al C.U. n. 67 del 29.01.2002, circa la posizione irregolare del calciatore Ferrarelli Tommaso nella gara del Campionato Amatori Comprensorio Sellia Marina = Kennedy J.F. del 2.12.2001)
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiuali ed il reclamo;
Osserva
Con il reclamo in oggetto la ricorrente chiede il riesame della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare nella seduta del 17.12.2001 e pubblicata nel C.U. n. 56 del 17.12.2001.
Con la predetta decisione la Commissione Disciplinare ha rigettato il ricorso avanzato dalla S.S. Kennedy avverso la regolarità della gara Comprensorio Sellia Marina / Kennedy del 2.12.2001 - per posizione irregolare di alcuni calciatori del Comprensorio Sellia Marina – avendo accertato che tutti i partecipanti alla gara si trovavano in posizione regolare.
Sta di fatto che successivamente, in data 28.01.2002 la stessa Commissione Disciplinare, nell’esaminare il procedimento disciplinare n. 6 a carico della Società Comprensorio Sellia Marina, accertava che il calciatore Ferrarelli Tommaso aveva falsificato il proprio documento di riconoscimento prodotto in copia all’atto di tesseramento comminando sanzioni adeguate a carico del calciatore e della Società.
Il Ferrarelli aveva preso parte alla gara Comprensorio Sellia Marina / Kennedy e quindi l’Organo Giudicante, ove fosse stato a conoscenza della suddetta circostanza, avrebbe sicuramente accolto il reclamo.
E’ però da osservare che l’errore di fatto rescindente ricorre solo quando si può provare che il giudice, nell’esaminare le risultanze processuali a sua disposizione, ha preso un abbaglio o travisato un fatto. Quindi l’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione deve cadere su elementi materiali ed oggettivi, cioè deve consistere nella falsa percezione della realtà processuale.
La richiesta, quindi, non può essere accolta.
Stante però la particolare situazione di fatto appare conforme a giustizia disporre l’accredito alla Società S.S. Kennedy J.F. della tassa reclamo relativa al ricorso n. 35 nonché l’accredito della tassa addebiatta per il presente reclamo.
P.Q.M.
Dispone accreditarsi sul conto della S.S. Kennedy J.F. la tassa reclamo addebitata per il reclamo n. 35 del 17.12.2001 nonché quella del presente reclamo.
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