COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 9/9/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°1 A CARICO DI: • Italo FARINELLA, tesserato della Società U.S. SCALEA 1912: art. 6, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 – 3; • Società U.S. SCALEA 1912: art. 2, commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva; • Antonio PASSALACQUA, dirigente della Società U.S. SCALEA 1912: art. 1, comma 1, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’art. 6, commi 1, 2 e 6 per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 – 3; • Società U.S. SCALEA 1912: artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva; • Società VALLATA BAGALADI: art. 9, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere Passalacqua Antonio, D. S. dello Scalea 1912, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara SCALEA 1912 – VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 9/9/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°1 A CARICO DI: • Italo FARINELLA, tesserato della Società U.S. SCALEA 1912: art. 6, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio gli organi federali competenti, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 – 3; • Società U.S. SCALEA 1912: art. 2, commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva; • Antonio PASSALACQUA, dirigente della Società U.S. SCALEA 1912: art. 1, comma 1, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’art. 6, commi 1, 2 e 6 per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara SCALEA – VALLATA BAGALADI del 18.4.2004, terminata 1 – 3; • Società U.S. SCALEA 1912: artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva; • Società VALLATA BAGALADI: art. 9, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere Passalacqua Antonio, D. S. dello Scalea 1912, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara SCALEA 1912 – VALLATA BAGALADI del 18 aprile 2004. Il presente procedimento trae origine dalla trasmissione di copia di atti processuali afferenti una indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE A conclusione degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini il Procuratore Federale ha deferito alla commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti numerosi tesserati e società. L’adita Commissione, dichiarava la propria incompetenza, ex art. 23 e 37 C.G.S., a giudicare delle violazioni ascritte a tesserati e società non appartenenti alla Lega Professionisti. Pertanto la Procura Federale deferiva i soggetti sopra elencati a questa Commissione. Alla riunione del 6 settembre 2004 erano presenti: Antonio Passalacqua rappresentato dall’Avv. Tiziana Papasergio, che assisteva altresì la Società Scalea 1912, ed il Presidente della Società Vallata Bagaladi, Giovanni Villari. La Commissione ammetteva quale teste il Sig. Luigi Infantini, allenatore della Società Scalea 1912. Ammetteva inoltre la documentazione prodotta dalle parti. A conclusione dell’istruttoria dibattimentale, che si è articolata nell’esame del teste ammesso e nell’audizione dei deferiti presenti, il Rappresentante della Procura Federale, ribadita la convinzione che gli elementi probatori acquisiti provano in maniera univoca che la Società Scalea 1912, a mezzo del proprio Direttore Sportivo e di altri tesserati, allo stato non identificati, ha chiesto ai suoi calciatori, allo stato non identificati, un impegno “a perdere” nella gara in oggetto, al fine di “far salvare” la squadra ospitata, “in virtù di favori ricevuti l’anno prima dalla stessa squadra quando lo Scalea lottava per non retrocedere” (cfr. all. 83 dell’Ufficio Indagini), così concludeva: • Italo FARINELLA: mesi sei (6) di squalifica; • Antonio PASSALACQUA anni tre (3) di inibizione; • Società U.S. SCALEA 1912 penalizzazione di sei (6) punti in classifica; • Società VALLATA BAGALADI penalizzazione di tre (3) punti in classifica; RICHIESTE DEI DEFERITI Il Passalacqua e la difesa, per gli assistiti Società Scalea e Passalacqua, hanno chiesto il proscioglimento per insussistenza del fatto. I MOTIVI DELLA DECISIONE Il dibattimento si è incentrato sull’affermazione del Farinella – contenuta nell’intercettazione telefonica con Salvatore Ambrosino e confermata dallo stesso Farinella davanti all’Ufficio Indagini - secondo cui il calciatore non avrebbe preso parte alla gara in esame in quanto la stessa era stata combinata. Gli indizi – a giudizio della difesa – raccolti nel corso dell’intercettazione e confermati dal Farinella non possono definirsi gravi precisi e concordanti, necessari e sufficienti cioè per costituire fonte diretta di prova della colpevolezza. Per tale ragione è necessario trovare ulteriori riscontri in elementi esterni. Le risultanze del dibattimento hanno provato che il Farinella, giunto a Scalea a dicembre del 2003, si era infortunato nel mese di marzo 2004, allontanandosi progressivamente dalla “vita” della squadra di cui disertava gli allenamenti. Nella gara in esame il Farinella era stata inserito in distinta solo per motivi di completezza della stessa e per permettergli di partecipare alla festa di chiusura di campionato, trattandosi dell’ultima gara casalinga e avendo lo Scalea già conseguito la salvezza. Appare quindi chiaro che il Farinella non aveva rinunciato spontaneamente a partecipare alla gara, una volta appreso della “combine”, ma perché non era in condizioni psico-fisiche tali da permettergli di disputare la gara. Ritenendo questa Commissione che l’affermazione del Farinella potesse anche essere dettata dalla volontà di dimostrare al suo amico Ambrosino di non essere stato accantonato per ragioni tecniche o fisiche, o semplicemente riferibile alla percezione di indiscrezioni vaghe e generiche, appare necessario ricercare ulteriori elementi esterni di riscontro. E questi non possono che rivenire dall’attendibilità della notizia secondo cui l’anno precedente il Vallata Bagaladi abbia concesso dei favori allo Scalea che lottava per non retrocedere. Ma l’indagine sulla gara dell’anno precedente non garantisce il ricercato adeguato riscontro. La gara di ritorno si è svolta difatti quando mancavano otto gare alla conclusione del campionato per cui è verosimile ritenere che con 24 punti ancora in palio non era possibile per il Vallata Bagaladi “concedere favori”, ancor più alla luce della ulteriore circostanza che il Vallata Bagaladi si trovava in posizione di classifica peggiore dello Scalea e concluse il campionato ottenendo la salvezza solo in esito della disputa dei play-out. Ritiene questa Commissione, valutate tali circostanze, che l’elemento indiziante, su cui si fonda il deferimento non consente di pervenire al convincimento pieno della responsabilità dei deferiti di cui si dispone il proscioglimento. IL DISPOSITIVO la Commissione dispone il proscioglimento da ogni addebito di Italo FARINELLA, Antonio PASSALACQUA e delle Società U.S. SCALEA 1912 e VALLATA BAGALADI S.L..
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