COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 13/10/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 10/10/2004 RIZZICONESE – MOTTA SAN GIOVANNI
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 13/10/2004
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 10/10/2004 RIZZICONESE - MOTTA SAN GIOVANNI
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che al 30° del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica adottata in campo
dall'arbitro, il giocatore Sinopoli Mario (Rizziconese) veniva espulso in quanto, assieme ad
alcuni compagni di squadra, accerchiava l'arbitro e protestava nei confronti dello stesso per
la decisione presa;
- che alla notifica del citato provvedimento di espulsione il giocatore Vomero Gianluca
(Rizziconese) veniva espulso dall'arbitro per aver spintonato e tirato ripetutamente per un
braccio l'arbitro stesso;
- che a questo punto, altri giocatori della società Rizziconese non identificati colpivano
ripetutamente l'arbitro con calci e schiaffi in varie parti del corpo procurandogli "momentanei
dolori";
- che l'arbitro, a seguito dei colpi ricevuti, non era nelle condizioni fisiche per continuare a
dirigere regolarmente la gara ed in considerazione del "disinteresse" dimostrato dai dirigenti
e del capitano della società Rizziconese nei propri confronti per l'accaduto, nonché per
l'entrata in campo di numerosi sostenitori della citata società, considerava la gara
definitivamente chiusa;
considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la responsabilità diretta
dei citati giocatori e sostenitori, anche per la responsabilità oggettiva della società Rizziconese;
visto l'art.12 punto 1; 13 punto 1 comma b); 14 punto 1 comma e) e g) del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società RIZZICONESE la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3;
2) infliggere alla società RIZZICONESE l'ammenda di €. 200,00;
3) squalificare per UNA GARA il giocatore SINOPOLI MARIO (RIZZICONESE);
4) squalificare fino al 13 APRILE 2005 il giocatore VOMERO GIANLUCA (RIZZICONESE);
5) squalificare fino al 13 OTTOBRE 2009 il giocatore VOMERO FRANCESCO quale capitano
della società RIZZICONESE in luogo degli autori materiali dell’aggressione subita
dall’arbitro, rimasti non identificati;
6) inibire fino al 13 GENNAIO 2005 i Sigg. LONGO MAURIZIO e VOMERO DOMENICO,
dirigenti della società RIZZICONESE.
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