COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 28 della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Luzzese Calcio (1 – 1) del 16.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 27/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 28 della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Luzzese Calcio (1 – 1) del 16.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; PREMESSO CHE La società Luzzese Calcio 99 assumeva con reclamo dinanzi a questa Commissione Disciplinare che la gara in epigrafe non aveva avuto regolare svolgimento in quanto vi aveva preso parte il calciatore Simonetti Francesco in posizione irregolare. Il reclamo veniva dichiarato inammissibile in quanto la Commissione, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 5 dicembre 2005, lo considerava - ai sensi dell’art 42 C.G.S. – tardivo. La società Luzzese ricorreva alla Commissione d’Appello Federale che in accoglimento dell’appello annullava la citata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5, per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare rinviando gli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito (Comunicato Ufficiale N. 32/C del 27 gennaio 2006). Rilevato che il calciatore Simonetti Francesco nato il 2.4.1983, in effetti, al momento della disputa della gara risultava essere tesserato con la società A.C. Comprensorio Amantea dal 13.8.2005 e successivamente trasferito a titolo temporaneo alla società Calcio Acri dal 20.9.2005; che quest’ultimo trasferimento non è stato ratificato dal Comitato Regionale Calabria per violazione dell’art. 100, comma 2 delle N.O.I.F.; RITIENE CHE Le ragioni fatte valere dalla Luzzese Calcio 99 sono fondate nel merito. La posizione del calciatore Simonetti Franco nella gara in epigrafe è irregolare per come sopra riportato. Il reclamo è perciò fondato e va accolto. P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società CALCIO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara Calcio Acri – Luzzese Calcio con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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